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Normativa

LEGGE 110/75 - LA LEGGE ITALIANA SULLE ARMI

Il testo di legge su cui si basa tutta la normativa moderna in materia di armi

Lunedì 02 Gennaio 2017


Legge 18 aprile 1975, n. 110

Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.

(Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105)

Articolo 1
Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra.

Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.
Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra.
Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra.

Articolo 2
Armi e munizioni comuni da sparo.
(1)

Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente art. 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo:

a) i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia;

b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;

c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;

d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;

e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purchè non a funzionamento automatico;

f) le rivoltelle a rotazione;

g) le pistole a funzionamento semiautomatico;

h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo.

Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari. Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all'esportazione, non è consentita la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9×19 parabellum, nonchè di armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso sportivo, per le armi antiche e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, nonchè di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo. Per le repliche di armi antiche è ammesso un numero di colpi non superiore a 10. Nei casi consentiti è richiesta la licenza di cui all'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonchè le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purchè di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di conformità dei prototipi dei medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per attività agonistica. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 17-bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti da impiegare per l'attività amatoriale e per quella agonistica.

Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, nè possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive o capsule sferiche marcatrici, diverse da quelle consentite a norma del terzo comma ed, eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore.

Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego è previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile.

 

(1) Articolo così modificato dal D.L.vo 29 settembre 2013, n. 121.

Articolo 3
Alterazione di armi.

Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, ne aumenti la potenzialità di offesa, ovvero ne renda più agevole il porto, l'uso o l'occultamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.

Articolo 4
Porto di armi od oggetti atti ad offendere.
(1)

Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di rogare una elettrocuzione.

Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, gli strumenti di cui all'art. 5, quarto comma, nonché i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI EN 60825 - 1, CEI EN 60825 - 1/A11, CEI EN 60825- 4.

Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.

Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda.

La pena è aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive.

E' vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza.

Il trasgressore è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 20.000 euro.

La pena è dell'arresto da tre a sei anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 20.000 euro quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza.

Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, è punito con l'arresto da sei a diciotto mesi e con l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro.

La pena prevista dal terzo comma è raddoppiata quando ricorre una delle circostanze previste dall'articolo 4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo che l'uso costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso.

Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere.

Sono abrogati l'art. 19 e il primo e secondo comma dell'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti.

 

(1) Articolo così modificato dal D.L.vo 26 ottobre 2010, n. 204.

Articolo 5
Limiti alle registrazioni.
Divieto di giocattoli trasformabili in armi.
(1)

Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, non si applicano alla vendita al minuto delle cartucce da caccia a pallini, dei relativi bossoli o inneschi nonchè alla vendita dei pallini per le armi ad aria compressa.

- L'art. 4-bis del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452, è abrogato.

- Le disposizioni del citato testo unico, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , e quelle della presente legge non si applicano agli strumenti di cui al presente articolo.

Gli strumenti riproducenti armi non possono essere fabbricati con l'impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona. I predetti strumenti se realizzati in metallo devono avere la canna completamente ostruita, non in grado di camerare cartucce ed avere la canna occlusa da un tappo rosso inamovibile. Quelli da segnalazione acustica, destinati a produrre un rumore tramite l'accensione di una cartuccia a salve, devono avere la canna occlusa da un inserto di metallo ed un tappo rosso inamovibile all'estremità della canna.

Gli strumenti denominati "softair", vendibili solo ai maggiori di 16 anni, possono sparare pallini in plastica, di colore vivo, per mezzo di aria o gas compresso, purchè l'energia del singolo pallino, misurata ad un metro dalla volata, non sia superiore ad 1 joule. La canna dell'arma deve essere colorata di rosso per almeno tre centimetri e qualora la canna non sia sporgente la verniciatura deve interessare la parte anteriore dello strumento per un pari tratto.

Gli strumenti di cui al presente comma sono sottoposti, a spese dell'interessato, a verifica di conformità accertata dal Banco nazionale di prova.

Nessuna limitazione è posta all'aspetto dei strumenti riproducenti armi destinati all'esportazione.

Chiunque produce o pone in commercio gli strumenti di cui al presente articolo, senza l'osservanza delle disposizioni del quarto comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.500 euro a 15.000 euro.

Quando l'uso o il porto d'armi è previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di arma per uso scenico o di strumenti riproducenti armi la cui canna non sia occlusa a norma del quarto comma.

 

(1) Articolo così modificato dal D.L.vo 29 settembre 2013, n. 121.

Articolo 6
Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi.

È istituita, presso il Ministero dell'interno, la commissione consultiva centrale delle armi. La commissione si compone di un presidente, di due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno della Polizia di Stato, di due del Ministero della difesa, di cui uno dell'Arma dei carabinieri, di cinque del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui quattro in rappresentanza dei settori economici interessati, su designazioni plurime delle associazioni di categoria più rappresentative, di uno del Ministero del commercio con l'estero, di due del Ministero delle finanze, di cui uno della direzione generale delle dogane e l'altro del Corpo della guardia di finanza, di tre esperti in materia balistica e di un esperto in armi antiche, artistiche, rare o comunque di importanza storica (1).
Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario della direzione generale della pubblica sicurezza.
Il presidente e i componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro per l'interno, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il componente effettivo annualmente delegato dal presidente; in caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi, ne fanno le veci i supplenti.
La commissione esprime parere obbligatorio sulla catalogazione delle armi prodotte o importate nello Stato, accertando che le stesse, anche per le loro caratteristiche, non rientrino nelle categorie contemplate nel precedente articolo 1, nonché su tutte le questioni di carattere generale e normativo relative alle armi e alle misure di sicurezza per quanto concerne la fabbricazione, la riparazione, il deposito, la custodia, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, la collezione, il trasporto e l'uso delle armi (2).

(1) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 16 luglio 1982, n. 452 (Gazz. Uff. 20 luglio 1982, n. 197). Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608.
(2) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 16 luglio 1982, n. 452 (Gazz. Uff. 20 luglio 1982, n. 197), rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 23 luglio 1982, n. 201.

Articolo 7
Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

È istituito presso il Ministero dell'interno il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, con esclusione dei fucili da caccia ad anima liscia e delle repliche di armi ad avancarica, delle quali è ammessa la produzione o l'importazione definitiva (1).
La catalogazione dei prototipi di nuova produzione o di nuova importazione avverrà sulla base dei disegni e delle caratteristiche indicate nella domanda o dei prototipi stessi.
La presentazione del prototipo non è comunque richiesta per i fucili da caccia ad anima liscia, nonché per le riproduzioni di armi antiche ad avancarica, all'iscrizione dei quali in catalogo si procede tenendo conto delle caratteristiche comuni a tali armi (2).
L'iscrizione dell'arma nel catalogo costituisce accertamento definitivo della qualità di arma comune da sparo posseduta dal prototipo.
Nel catalogo sono indicati:
il numero progressivo d'iscrizione;
la descrizione dell'arma e il calibro;
il produttore o l'importatore;
lo Stato in cui l'arma è prodotta o dal quale è importata.
Confezioni artistiche od artigianali non alterano il prototipo se rimangono invariate le qualità balistiche, il calibro e le parti meccaniche di esso.
Con propri decreti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro per l'interno determina:
1) la data d'inizio delle operazioni di catalogazione;
2) le modalità per l'iscrizione nel catalogo e quelle relative al rifiuto dell'iscrizione;
3) le modalità per la pubblicazione e gli aggiornamenti del catalogo.

(1) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 16 luglio 1982, n. 452 (Gazz. Uff. 20 luglio 1982, n. 197).
(2) Comma abrogato dall'art. 4, L. 16 luglio 1982, n. 452 (Gazz. Uff. 20 luglio 1982, n. 197).

Articolo 8
Accertamento per il rilascio di autorizzazione di polizia in materia di armi.
(1)

La richiesta intesa ad ottenere il nulla osta per l'acquisto o la cessione di armi, ai sensi dell'art. 35, terzo comma, del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, modificato con decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1452, deve indicare i motivi dell'acquisto o della cessione.

La licenza di cui all'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è richiesta anche per l'esercizio dell'industria di riparazione delle armi.

Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi, nonché del permesso di porto d'armi, previsti dagli articoli 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato e 37, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, è subordinato all'accertamento della capacità tecnica del richiedente.

L'accertamento non occorre per l'autorizzazione alla collezione.

Ai fini dell'accertamento della capacità tecnica, l'interessato deve sostenere apposito esame presso la commissione di cui all'art. 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

La commissione è integrata da un esperto designato dal Ministero della difesa quando l'accertamento è richiesto da persona che debba esercitare l'attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì alle persone che rappresentano, a norma dell'art. 8 del citato testo unico, il titolare dell'autorizzazione di polizia.

Coloro che nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionari o che esibiscano certificato d'idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno nazionale devono sottoporsi all'accertamento tecnico soltanto per l'esercizio delle attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.

L'accertamento della capacità tecnica non è richiesto per l'acquisto e il porto di armi da parte di coloro che siano autorizzati per legge.

La capacità tecnica è presunta nei confronti di coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano già ottenuto le autorizzazioni ovvero abbiano adempiuto agli obblighi previsti in materia dalle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

Coloro che esercitano l'industria di riparazione delle armi devono richiedere alla competente autorità di pubblica sicurezza la licenza di cui al secondo comma del presente articolo entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge.

L'art. 33 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato.

 

(1) Articolo così modificato dal D.L.vo 26 ottobre 2010, n. 204.

Articolo 9
Requisiti soggettivi per le autorizzazioni di polizia in materia di armi.

Oltre quanto stabilito dall'art. 11 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le autorizzazioni di polizia prescritte per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la collezione, il deposito, la riparazione e il trasporto di armi di qualsiasi tipo non possono essere rilasciate alle persone che si trovino nelle condizioni indicate nell' art. 43 dello stesso testo unico. Per il rilascio di tali autorizzazioni, l'autorità di pubblica sicurezza può richiedere agli interessati la presentazione del certificato di cui al quarto comma dell'art. 35 del predetto T.U. modificato con D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella L. 22 dicembre 1956, n. 1452.
Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 8 della L. 31 maggio 1965, n. 575, le autorizzazioni di cui al primo comma non possono essere rilasciate a coloro che siano sottoposti ad una delle misure di prevenzione previste dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423.

Articolo 10
Divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra. Collezione di armi comuni da sparo.
(1)

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, non possono rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di munizioni da guerra.

Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai sensi dell'art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui al quinto comma ed ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra ovvero per cessione, con l'osservanza delle norme vigenti per l'esportazione di tali armi, ad enti o persone residenti all'estero.

L'erede, il privato o l'ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi è tenuto a darne immediato avviso al Ministero dell'interno ed a chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a conservarle.

In quanto applicabili si osservano le disposizioni dei precedenti articoli 8 e 9.

Chiunque trasferisce le armi di cui all'art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per cause diverse da quelle indicate nel precedente comma è punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da 2.000 a 20.000 euro.

E' punito con l'ammenda fino a euro 1.000 euro chiunque, essendone obbligato, omette di dare l'avviso previsto nel secondo comma del presente articolo.

Salva la normativa concernente la dotazione di armi alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato, è consentita la detenzione e la raccolta delle armi e dei materiali indicati nel primo comma allo Stato e, nell'ambito delle loro competenze, agli enti pubblici in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale nonché ai soggetti muniti di autorizzazioni per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.

La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di sei per le armi di uso sportivo.

Per le armi da caccia resta valido il disposto dell'articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica.

Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le armi antiche.

Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890.

Per le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 sarà disposto un apposito regolamento da emanarsi di concerto tra il Ministro per l'interno e il Ministro per i beni culturali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Dette armi non si computano ai fini di cui al sesto comma.

La richiesta della licenza al questore deve essere effettuata da parte di coloro che già detengono armi comuni da sparo in quantità superiori a quelle indicate nel sesto comma entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo è esclusa la detenzione del relativo munizionamento.

Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di commercio e di industria.

Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al sesto, ottavo e nono comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 1.500 euro a 10.000 euro.

 

(1) Articolo così modificato dal D.L.vo 26 ottobre 2010, n. 204.

Articolo 11
Immatricolazione delle armi comuni da sparo.
(1)

Sulle armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato, devono essere impressi, in modo indelebile, in un'area delimitata del fusto, carcassa o castello o di una parte essenziale dell'arma, di cui all'art. 1-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, ed a cura del fabbricante o dell'assemblatore, il nome, la sigla od il marchio del fabbricante o assemblatore, l'anno e il Paese o il luogo di fabbricazione e, ove previsto, il numero di iscrizione del prototipo o dell'esemplare nel catalogo nazionale, nonché il numero di matricola.

Un numero progressivo deve, altresì, essere impresso sulle canne intercambiabili di armi.

Il calibro deve essere riportato almeno sulla canna.

Ogni marcatura deve essere apposta su una parte visibile dell'arma o facilmente ispezionabile senza attrezzi.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 32, nono e decimo comma, è consentita la sostituzione della parte di arma su cui è stata apposta la marcatura qualora divenga inservibile, per rottura o usura, previo versamento per la rottamazione della stessa, a cura dell'interessato, alla competente direzione di artiglieria.

L'area dell'arma riservata alla marcatura non può recare ulteriori o diversi segni identificativi o distintivi dell'arma stessa.

A cura del Banco nazionale di prova deve essere apposta la sigla della Repubblica Italiana e l'indicazione dell'anno in cui è avvenuta l'introduzione dell'arma nel territorio nazionale, salvo che tali indicazioni siano già state apposte da altro Stato membro dell'Unione europea.

L'area dell'arma riservata alla marcatura non può recare ulteriori o diversi segni identificativi o distintivi dell'arma stessa.

Oltre ai compiti previsti dall'art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, il Banco Nazionale di prova di Gardone Valtrompia, direttamente o a mezzo delle sue sezioni, accerta che le armi o le canne presentate rechino le indicazioni prescritte nel primo comma e imprime uno speciale contrassegno con l'emblema della Repubblica italiana e la sigla di identificazione del Banco o della sezione.

I dati contenuti nel registro sono comunicati, anche in forma telematica, al Ministero dell'interno.

L'operazione deve essere annotata con l'attribuzione di un numero progressivo in apposito registro da tenersi a cura del Banco o della sezione.

Le armi comuni da sparo prodotte all'estero recanti i punzoni di prova di uno dei banchi riconosciuti per legge in Italia non sono assoggettate alla presentazione al Banco di prova di Gardone Valtrompia quando rechino i contrassegni di cui al primo comma.

Qualora l'autorità di pubblica sicurezza, nell'ambito delle attività di controllo, abbia motivo di ritenere che le armi di cui al presente comma, introdotte nel territorio dello Stato non siano corrispondenti al prototipo o all'esemplare iscritto al catalogo nazionale, dispone che il detentore inoltri l'arma stessa al Banco nazionale di prova, che provvede alle verifiche di conformità secondo le modalità di cui all'art. 14.

Qualora manchino sulle armi prodotte all'estero i segni distintivi di cui al comma precedente, l'importatore deve curare i necessari adempimenti.

In caso di mancanza anche di uno degli elementi indicati nel primo comma il Banco o la sezione provvede ad apporli, in base a motivata richiesta degli aventi diritto, vistata dall'ufficio locale di pubblica sicurezza o in mancanza dal comando dei carabinieri.

A tal fine, in luogo del numero di matricola è impresso il numero progressivo di iscrizione dell'operazione nel registro di cui al secondo comma.

Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano altresì alle armi comuni da sparo ed alle canne intercambiabili importate dall'estero.

Si osservano a tal fine le modalità di cui al successivo art. 13.

Le norme del presente articolo relative all'apposizione sulle armi del numero d'iscrizione nel catalogo nazionale, si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto ministeriale di cui al precedente art. 7, settimo comma n. 1).

Entro il termine di un anno dalla data indicata nel decreto di cui al precedente comma debbono essere presentate al Banco nazionale di prova o alle sue sezioni, ove mancanti del numero di matricola, per l'apposizione di questo ultimo a norma del quinto comma: le armi comuni da sparo prodotte nello Stato o importate prima dell'entrata in vigore della presente legge, con esclusione di quelle prodotte o importate anteriormente al 1920; le armi portatili da fuoco di cui al precedente art. 1 appartenenti a privati di cui è consentita la detenzione.

Per il compimento delle operazioni previste dal presente articolo, al Banco nazionale di prova, oltre al diritto fisso, da determinarsi secondo le modalità previste all'articolo 3 della citata legge 23 febbraio 1960, n. 186, è concesso una tantum un contributo straordinario di 270 milioni di lire a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

All'onere di 270 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento redisposto per il rinnovo della convenzione di Lomè.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

(1) Articolo così modificato dal D.L.vo 26 ottobre 2010, n. 204.

Articolo 12
Importazione definitiva di armi da sparo.
(1)

Chi, senza licenza per la fabbricazione ed il commercio di armi intende importare armi comuni da sparo in numero superiore a tre, nel corso dello stesso anno solare, oltre la licenza del questore di cui all'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, deve munirsi di apposita licenza del prefetto della provincia in cui l'interessato ha la propria residenza anagrafica.
La richiesta intesa ad ottenere il rilascio delle licenze di importazione deve essere motivata.
Il rilascio delle licenze d'importazione è subordinato all'accertamento dell'esistenza, nei casi previsti, delle autorizzazioni di competenza di altre pubbliche amministrazioni.
Non può essere autorizzata l'importazione di armi comuni da sparo che non abbiano superato la verifica di cui all'art. 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Chiunque importa armi in numero superiore a tre senza munirsi della licenza di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 1.549.

(1) Articolo così modificato dal D.L.vo 29 settembre 2013, n. 121.

Articolo 13
Modalità per l'importazione definitiva di armi comuni da sparo.

La dogana alla quale vengono presentate per l'importazione definitiva armi comuni da sparo deve, dopo la nazionalizzazione, curarne l'inoltro, a spese dell'importatore, al Banco nazionale di prova di Gardone Valtrompia od alla più vicina sezione di esso, eccezion fatta per le armi provenienti dagli Stati i cui punzoni di prova siano riconosciuti in base alla legge 23 febbraio 1960, n. 186, alla legge 12 dicembre 1973, n. 993, ed alle altre disposizioni vigenti, purché provviste dei segni distintivi di cui al primo comma dell'art. 11.
E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186.

Articolo 14
Armi inidonee e non catalogate.
(1)

Qualora le armi comuni da sparo e le canne presentate al Banco od alle sezioni non superino la prova prescritta dall'art. 1, legge 23 febbraio 1960, n. 186, ovvero risultino non catalogate o non conformi ai tipi catalogati, ovvero non superino la verifica di cui all'art. 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è dato avviso, entro trenta giorni, a cura del Banco o della sezione, al produttore od all'importatore.
Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione dell'avviso di cui al primo comma senza che il produttore abbia disposto il ritiro delle armi ovvero senza che l'importatore abbia richiesto il rinvio, a sue spese, delle armi medesime alla dogana che ha provveduto alla loro nazionalizzazione, per la rispedizione all'estero, le armi si considerano abbandonate e sono versate alla competente direzione di artiglieria che puo' disporne la rottamazione e la successiva alienazione.
Sono del pari considerate abbandonate le armi rinviate alla dogana ai sensi del comma precedente, delle quali l'importatore non abbia richiesto la rispedizione fuori dalterritorio doganale entro venti giorni dalla comunicazione all'interessato da parte della dogana medesima.
La rispedizione all'estero delle armi inidonee o non catalogate è effettuata in deroga ai divieti economici e valutari in materia di armi e comporta lo sgravio dei diritti doganali liquidati all'atto dell'importazione ed il rimborso di quelli già pagati, esclusi in ogni caso i corrispettivi per servizi resi.
Le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto comma sono applicabili anche per la restituzione ai produttori ed agli importatori delle armi di cui sia stato eventualmente richiesto il deposito o l'esibizione da parte del Ministero dell'interno per la catalogazione ai sensi del precedente art. 7.

(1) Articolo così modificato dal D.L.vo 29 settembre 2013, n. 121.

Articolo 15
Importazione temporanea di armi comuni da sparo.
(1)

I cittadini italiani residenti all'estero o dimoranti all'estero per ragioni di lavoro, ovvero gli stranieri non residenti in Italia, sono ammessi all'importazione temporanea di armi comuni da sparo, senza la licenza di cui all'art. 31 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per finalita' sportive o di caccia, provviste del numero di matricola, nonchè di armi comuni da sparo per finalità commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni, mostre, o di valutazione e riparazione.
Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalità per l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto all'interno dello Stato delle armi temporaneamente importate nonchè il numero delle stesse.
Ai fini della presente legge si considera temporanea l'importazione per un periodo non eccedente i novanta giorni. Trascorso tale termine l'interessato è soggetto agli obblighi di cui al precedente art. 12.
Chiunque non osserva le disposizioni del decreto ministeriale di cui al secondo comma è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 4.000 euro a 30.000 euro.

(1) Articolo così modificato dal D.L.vo 29 settembre 2013, n. 121.

Articolo 16
Esportazione di armi.
(1)

Nelle operazioni concernenti le armi comuni da sparo di cui al precedente art. 2 dichiarate per l'esportazione, sono obbligatori la visita doganale e il riscontro della guardia di finanza.
Il rilascio della licenza di polizia, singola, multipla e globale, fatte salve le previsioni di cui all'art. 1, comma 11, della legge 9 luglio 1990, n. 185, come modificata dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, per l'esportazione di armi comuni da sparo di ogni tipo è subordinato all'applicazione del disposto dell'art. 11 del regolamento (CE) n. 258/2012.
Il titolare della licenza di polizia deve esibire all'autorità che ha rilasciato la licenza la bolletta di esportazione, ovvero copia di essa autenticata o vistata dall'autorità medesima.
Il contravventore all'obbligo di cui al precedente comma è punito a norma dell'art. 17 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni.
Con decreto del Ministro, per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalità per assicurare l'effettiva uscita dal territorio dello Stato delle armi destinate all'esportazione, nonchè quelle per disciplinare l'esportazione temporanea, da parte di persone residenti in Italia, di armi comuni da sparo per uso sportivo o di caccia , ovvero di armi comuni da sparo per finalità commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni, mostre, o di valutazione e riparazione.
Con decreto del Ministro per l'interno, sentito il Ministro per i beni culturali, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalità relative alla temporanea esportazione di armi antiche, artistiche, rare o comunque aventi importanza storica ai fini di mostre e scambi culturali.

(1) Articolo così modificato dal D.L.vo 29 settembre 2013, n. 121.

Articolo 17
Divieto di compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza.

Alle persone residenti nello Stato non è consentita la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza, salvo che l'acquirente sia autorizzato ad esercitare attività industriali o commerciali in materia di armi, o che abbia ottenuto apposito nulla osta del prefetto della provincia in cui risiede. Di ogni spedizione la ditta interessata deve dare comunicazione all'ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, al comando dei carabinieri del comune in cui risiede il destinatario.
I trasgressori sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa fino a lire 300.000.

Articolo 18
Modalità per il trasporto di armi ed esplosivi.

Salvo che non sia disposto diversamente dalla relativa autorizzazione, il trasporto delle armi di cui agli articoli 1 e 2 o parti di esse deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di pubblici servizi o di imprese di trasporto in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari, o di soggetti dipendenti dalle aziende produttrici o commerciali muniti di specifica autorizzazione del questore della provincia di residenza, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 9.
Oltre a quanto stabilito in materia dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni, le modalità per il trasporto, di armi o di parti di esse e di esplosivi di ogni genere, nonché per la spedizione, la ricezione, presa e resa a domicilio, sono determinate con decreto del Ministro per l'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di concerto con i Ministri per la difesa, per le finanze, per i trasporti, per la marina mercantile e per le poste e le telecomunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze.
Chiunque non osserva le disposizioni del primo comma o quelle del decreto ministeriale di cui al precedente comma è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da lire 40.000 a lire 200.000.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle cartucce da caccia a pallini, a salve, da tiro e ad uso industriale ed alle polveri relative alle armi da caccia.
Il rilascio ai commessi delle tessere di riconoscimento previste dall'articolo 52 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635, per il recapito di armi nella provincia è attribuito alla competenza del questore, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 9.

Articolo 19
Trasporto di parti di armi.
(1)

L'obbligo dell'avviso previsto rispettivamente dagli articoli 28 e 34 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, deve essere osservato anche per il trasporto di singole parti di armi da guerra e tipo guerra nonché di canne, carcasse, carrelli, fusti, tamburi, e bascule di armi comuni.
Qualora il fatto non costituisca un più grave reato, il contravventore è punito con l'arresto non inferiore ad un mese e con l'ammenda da 250 euro a 1.000 euro se trattasi di parti di armi da guerra o tipo guerra; con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda fino a 500 euro se trattasi di parti di armi comuni.
Ai fini del presente articolo non sono da considerare parti di arma quelle ancora in uno stato di semilavorato.
Per semilavorato deve intendersi quella parte di arma che, per poter essere assemblata sull'arma e garantirne il funzionamento, necessita di ulteriori lavorazioni meccaniche.
Non sono da considerare lavorazioni meccaniche i trattamenti superficiali dei metalli.

(1) Articolo così modificato dal D.L.vo 26 ottobre 2010, n. 204.

Articolo 20
Custodia delle armi e degli esplosivi.
Denunzia di furto, smarrimento o rinvenimento.
(1)

La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica.
Chi esercita professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall'autorità di pubblica sicurezza.
Chiunque non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 516.
Dello smarrimento o del furto di armi o di parti di esse o di esplosivi di qualunque natura deve essere fatta immediata denunzia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al più vicino comando dei carabinieri.
Il contravventore è punito con 'ammenda fino a euro 516.
Chiunque rinvenga un'arma o parti di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso l'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, presso il più vicino comando dei carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta.
Chiunque rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi è tenuto a darne immediata notizia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei carabinieri.
Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di detenzione e porto illegale di armi o di esplosivi di qualunque natura, il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a euro 206.
Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono determinate le modalità ed i termini di custodia delle armi e delle parti di cui al primo comma in relazione al numero di armi o parti di armi detenute, prevedendo anche sistemi di sicurezza elettronici o di difesa passiva, nonché le modalità ed i termini per assicurare, anche con modalità telematiche, la tracciabilità di tutte le armi, delle loro parti e delle munizioni, attraverso l'introduzione di meccanismi di semplificazione e snellimento degli adempimenti previsti.

(1) Articolo così modificato dal D.L.vo 26 ottobre 2010, n. 204.

Articolo 20-bis
Omessa custodia di armi.

Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone impedite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a due anni.
Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire due milioni.
Si applica la pena dell'ammenda da lire trecentomila a lire un milione quando il fatto di cui al primo comma è commesso:
a) nei luoghi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell'esercizio consentito di attività sportiva;
b) nei luoghi in cui può svolgersi l'attività venatoria.
Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano le armi, le munizioni o gli esplosivi indicati nell'articolo 1 o armi clandestine, la pena è della reclusione da uno a tre anni (1).

(1) Aggiunto dall'art. 9, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

Articolo 21
Distrazione o sottrazione di armi.

Chiunque distrae dalla prevista destinazione, sottrae o comunque detiene le armi di cui agli articoli 1 e 2 al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati o comunque di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli artt. 284, 285, 286 e 306 dello stesso codice, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Articolo 22
Locazione e comodato di armi.
(1)

Non è consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di caccia, ovvero che il conduttore o accomodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo. Per armi da fuoco per uso scenico si intendono le armi alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto il controllo dell'armaiolo che le ha in carico. Le armi da fuoco per uso scenico sono sottoposte, a spese dell'interessato, a verifica del Banco nazionale di prova, che vi apporrà specifico punzone.
E' punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro chiunque dà o riceve in locazione o comodato armi in violazione del divieto di cui al precedente comma.
La pena e' raddoppiata se l'attività di locazione o comodato delle armi risulta abituale.

(1) Articolo così modificato dal D.L.vo 29 settembre 2013, n. 121.

Articolo 23
Armi clandestine.
(1)

Sono considerate clandestine:

1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente art. 7, ovvero non sottoposte alla verifica di cui all'art. 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente art. 11.

E' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine.

Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1.000 euro a 15.000 euro.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all'art. 11.

Con la sentenza di condanna è ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle stesse armi.

Non è punibile, ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d'identificazione prescritti per le armi comuni da sparo, chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Banco nazionale di prova ai fini della sottoposizione alla verifica di cui all'art. 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, o l'importazione ai sensi dell'art. 11.

(1) Articolo così modificato dal D.L.vo 29 settembre 2013, n. 121.

 

Articolo 24
Divieto di fabbricazione di esplosivi non riconosciuti.

Chiunque fabbrica un prodotto esplodente non riconosciuto o modifica o altera la composizione dei prodotti esplodenti riconosciuti e classificati a norma dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 400.000 a lire 2.000.000.
La sanzione di cui al comma precedente non si applica ai fabbricanti di prodotti esplodenti titolari di licenza rilasciata dal Ministero dell'interno per l'attività di ricerca, studio e sperimentazione condotta nel proprio stabilimento.

Articolo 25
Registro delle operazioni giornaliere.

Chiunque, per l'esercizio della propria attività lavorativa, fa abituale impiego di esplosivi di qualsiasi genere deve tenere il registro delle operazioni giornaliere previsto dal primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.
E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 400.000 a lire 4.000.000 chi non osserva l'obbligo di cui al comma precedente.
Con la stessa pena sono punite le persone indicate nel primo comma del citato articolo 55 che non osservano l'obbligo di tenuta del registro.
Sono punite con l'arresto da venti giorni a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 200.000 le persone obbligate a tenere il predetto registro le quali rifiutano ingiustificatamente di esibire il registro stesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che ne facciano richiesta.

Articolo 26
Limiti alla detenzione senza denuncia di munizioni.

È soggetto all'obbligo della denuncia, stabilito dall'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, chi, in possesso di armi regolarmente denunziate, detiene munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucili da caccia.

Articolo 27
Requisiti soggettivi per le autorizzazioni in materia di esplosivi.

Il rilascio delle licenze di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, è subordinato all'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 9.

Articolo 28
Responsabilità nell'impiego di esplosivi.

I titolari delle licenze di deposito per il consumo permanente, temporaneo o giornaliero di esplosivi di ogni genere, a qualunque uso adibiti, di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e 100 e 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, devono seguire personalmente o esclusivamente a mezzo delle persone che li rappresentano a norma dell'art. 8 del citato testo unico le attività e le operazioni d'impiego e di utilizzo degli esplosivi medesimi.
Chiunque non osserva le disposizioni di cui al precedente comma è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000.

Articolo 29
Distrazione o sottrazione di esplosivi.

Chiunque distrae dalla prevista destinazione, sottrae o comunque detiene esplosivi di ogni genere al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati o comunque di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286 e 306 dello stesso codice, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Articolo 30
Armi, munizioni ed esplosivi delle Forze armate e dei Corpi dello Stato.

Le autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, nonché gli adempimenti di cui agli articoli 28, terzo comma, e 34 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza non sono richiesti per le armi, o parti di esse, munizioni ed esplosivi appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato e per il personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato impiegato nell'esercizio delle funzioni e degli altri compiti di istituto.
Con decreto del Ministro per la difesa, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, di concerto con il Ministro per l'interno, verranno specificati i documenti di accompagnamento necessari per il trasporto delle armi o di parti di esse, di munizioni e di esplosivi che non venga effettuato direttamente dalle Forze armate o dai Corpi armati dello Stato.

Articolo 31
Vigilanza sulle attività di tiro a segno.

Ferme restando le disposizioni sul Tiro a segno nazionale contenute nel codice dell’ordinamento militare e nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (1), i direttori e gli istruttori delle sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale devono munirsi di apposita licenza del prefetto, da rilasciarsi previo accertamento della capacità tecnica e dei requisiti di cui al precedente articolo 9.
La capacità tecnica è presunta nei confronti di coloro che esercitano la propria attività in seno alle sezioni del tiro a segno all'entrata in vigore della presente legge.
I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono obbligati a tenere costantemente aggiornati:
a) l'elenco degli iscritti con le relative generalità;
b) l'inventario delle armi in dotazione con la relativa descrizione per numero di matricola, tipo, calibro, fabbrica e nazionalità, con richiamo ai titoli che ne legittimano la provenienza, ai fini di cui all'ultimo comma dell'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773;
c) il registro di carico e scarico per le munizioni, con l'indicazione dei nominativi degli utilizzatori;
d) un registro sulle frequenze in cui devono giornalmente annotarsi le generalità di coloro che si esercitano al tiro, con l'indicazione delle armi da ciascuno impiegate nonché degli orari di inizio e di conclusione delle singole esercitazioni.
Gli atti di cui al precedente comma devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, i quali vi appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.
I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni del primo comma dell'articolo 20 della presente legge.
La vidimazione della carta di riconoscimento prevista dall'art. 76 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è attribuita all'autorità provinciale di pubblica sicurezza che vi procede secondo le competenze stabilite dagli articoli 42 e 44 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, previo accertamento dei requisiti soggettivi prescritti per il rilascio delle licenze di porto d'armi.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo è punito con l'arresto da tre mesi a due anni o con l'ammenda da lire 400.000 a lire 2.000.000.

(1) Comma così modificato dall'art. 2129, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

Articolo 32
Vigilanza sulle armi e munizioni raccolte nei musei.

Salva la normativa concernente le armi in dotazione alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato e fermo restando quanto stabilito nella legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulle cose di interesse storico o artistico, i direttori dei musei di Stato, di altri enti pubblici o appartenenti ad enti morali, cui è affidata la custodia e la conservazione di raccolte di armi da guerra o tipo guerra o di parte di esse, di munizioni da guerra, di collezioni di armi comuni da sparo, di collezioni di armi artistiche, rare o antiche devono, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, redigere l'inventario dei materiali custoditi su apposito registro ai sensi dell'art. 16, primo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Le persone di cui al primo comma sono altresì obbligate a curare il puntuale aggiornamento dell'inventario, comunicandone immediatamente le variazioni al questore.
Per la compilazione dell'inventario e delle variazioni si osservano le formalità di cui all'articolo 31, terzo comma, lettera b).
L'inventario ed i relativi aggiornamenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza i quali vi appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.
Le persone di cui al primo comma sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni del primo comma dell'art. 20 della presente legge.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo è punito con l'arresto da tre mesi a due anni o con l'ammenda da lire 400.000 a lire 2.000.000.
Ai musei indicati nel presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.
Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 37 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, la licenza del Ministero dell'interno non è prescritta per la cessione di cimeli o armi da parte degli stessi musei.
Le armi antiche e artistiche comunque versate all'autorità di pubblica sicurezza o alle direzioni di artiglieria non potranno essere distrutte senza il preventivo consenso di un esperto nominato dal sovrintendente per le gallerie competente per territorio.
Le armi riconosciute di interesse storico e artistico saranno destinate alle raccolte pubbliche indicate dalla sovrintendenza delle gallerie competente per territorio.
Tale disciplina non si applica alle armi in dotazione ai Corpi armati dello Stato eventualmente destinate alla distruzione.

Articolo 33
Aste pubbliche.

1. E' vietata la vendita, nelle pubbliche aste, delle armi indicate negli articoli 1 e 2.
2. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il trasgressore dell'obbligo di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione (1).

(1) Cosí sostituito dall'art. 10-bis, D.L. 13 maggio 1991, n. 152 nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

Articolo 34
Sanzioni penali.

Le pene stabilite dal codice penale e dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per le contravvenzioni alle norme concernenti gli esplosivi sono triplicate.
In ogni caso l'arresto non può essere inferiore a tre mesi.

Articolo 35
Giudizio direttissimo.

Per i reati previsti dalla presente legge, si procede in ogni caso con il giudizio direttissimo salvo che non siano necessarie speciali indagini. Per i reati connessi si procede, di regola, previa separazione dei giudizi.

Articolo 36
Sanatorie.

I detentori delle armi comuni da sparo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano provveduto a denunciare ai sensi dell'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, le armi medesime, non sono punibili, ai sensi delle disposizioni vige

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